COVID19: L’AIFA E L’EMA AGENZIE PER IL FARMACO
L’AIFA, AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO E IL SUO RUOLO IN RELAZIONE AI VACCINI
L’AIFA contribuisce alla tutela del diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della Costituzione, attraverso l’unitarietà del sistema farmaceutico. Contribuisce all’accesso ai farmaci innovativi e ai farmaci orfani per le malattie rare, l’equilibrio economico di sistema, con rispetto dei tetti di spesa, l’impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, il rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l’EMA.
A capo dell’Aifa c’è un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Il presidente è designato dal ministero della salute, d’intesa con la conferenza stato-regioni. Gli stessi organi nominano gli altri consiglieri nella misura di due ciascuno. Oltre al consiglio di amministrazione, è presente anche un direttore generale che è il rappresentante legale dell’ente. Anche lui viene nominato dal ministero della salute, sentita la conferenza stato – regioni.
E’ strutturata in sei Aree gestionali e in strutture trasversali di supporto. Delle quali cinque sono aree tecnico-scientifiche, quali Area Pre-Autorizzazione, Area Autorizzazione Medicinali, Area Vigilanza Post-Marketing, Area Strategia e Economia del Farmaco, Area Ispezioni Certificazioni e un’Area Amministrativa
L’approvazione dei vaccini di Ema e Aifa e i dubbi che sorgono
Negli ultimi mesi l’Aifa a l’Ema (omologa europea), sono state spinte dalla politica, e chiamate spesso in causa dai media e dall’opinione pubblica. Ne è nato un continuo dibattito sui tempi e sui modi utilizzati per l’approvazione dei vaccini anti-Covid.
Ma come funzionano esattamente la procedure per l’approvazione di un vaccino?
Qualsiasi azienda che desideri commercializzare un vaccino nell’UE deve prima richiedere un’autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino. La domanda viene presentata all’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che valuta la sicurezza, l’efficacia e la qualità del vaccino.
In risposta a minacce per la salute pubblica come l’attuale pandemia, l’UE dispone di uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza. In tali situazioni di emergenza, la procedura di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA) è specificamente concepita per consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti.
Un esame indipendente, è quello che il comitato per i medicinali (ad uso umano), compie
Ai fini della sua valutazione, l’EMA svolgerà un esame indipendente, approfondito e meticoloso di tutte le prove presentate dallo sviluppatore di vaccini. Il comitato per i medicinali per uso umano, formulerà una raccomandazione, soltanto se le prove dimostrano in modo convincente, che i benefici della vaccinazione sono superiori agli eventuali rischi.
La Commissione europea è giuridicamente responsabile dell’autorizzazione all’immissione in commercio. La Commissione ha inoltre il compito di garantire che tutte le informazioni necessarie siano messe a disposizione di pazienti e operatori sanitari di tutta l’UE nella loro lingua nazionale.
Prima di prendere una decisione, la Commissione consulta gli Stati membri responsabili della commercializzazione e dell’uso del prodotto sul loro territorio (procedura di comitato – procedura d’esame). Se la maggioranza qualificata degli Stati membri è favorevole, la Commissione può procedere all’adozione della decisione di autorizzazione. Di conseguenza, il vaccino potrà essere commercializzato in tutta l’UE, senza bisogno di richiedere ulteriori autorizzazioni nei diversi Stati membri dell’UE.
Che cosa ha fatto e sta ancora facendo l’UE per accelerare il processo di autorizzazione dei vaccini anti COVID-19?
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la Commissione, si avvalgono pienamente delle disposizioni previste dalla legislazione dell’UE, per le situazioni di emergenza, al fine di accelerare la procedura di approvazione. Garantiscono nel contempo la piena valutazione di tutti i requisiti in termini di efficacia, qualità e sicurezza del vaccino. Inoltre, l’EMA valuta i dati al fine del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA).
Quali sono le principali differenze tra l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dell’UE e l’autorizzazione per l’uso di emergenza rilasciata da alcuni paesi?
L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA) segue (secondo norma), un quadro solido e controllato e fornisce garanzie, che un’autorizzazione di emergenza potrebbe non offrire. Infatti nella pratica, l’autorizzazione per l’uso di emergenza non autorizza un vaccino, bensì solo l’uso temporaneo, di un vaccino non autorizzato.
La CMA garantisce, che tutti i controlli di farmacovigilanza e di fabbricazione, compresi i controlli per lotti per i vaccini e altri obblighi, si svolgano in modo giuridicamente vincolante e siano valutati periodicamente dai comitati scientifici dell’EMA. Inoltre garantisce la possibilità di ricorrere a un’azione normativa se necessario.
Mentre un’autorizzazione per l’uso di emergenza, consente solo l’uso temporaneo di un medicinale, a determinate condizioni, quando si verifichino circostanze di emergenza. Contrariamente a quanto avviene nel caso di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, il medicinale resta non autorizzato e non può essere immesso sul mercato. Le autorizzazioni per l’uso di emergenza sono consentite dalla legislazione farmaceutica dell’UE; l’uso di un vaccino per il quale uno Stato membro abbia rilasciato tale autorizzazione è limitato allo Stato membro in questione e sotto la sua esclusiva responsabilità.
Qual è la differenza in termini di responsabilità tra l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dell’UE e le autorizzazioni per l’uso di emergenza?
Nel caso di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dell’UE (CMA), la responsabilità incombe al titolare dell’autorizzazione. Quest’ultimo sarà responsabile del prodotto e del suo uso sicuro.
La CMA è valida per un anno, con possibilità di rinnovo, e prevede per il suo titolare gli stessi diritti e responsabilità di un’autorizzazione standard. Nel caso di un’autorizzazione per l’uso di emergenza ai fini della distribuzione temporanea di un medicinale non autorizzato (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/83), la legislazione dell’UE impone agli Stati membri di sollevare il fabbricante e il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dalla responsabilità civile o amministrativa qualora l’uso di emergenza sia raccomandato o richiesto dallo Stato membro.
Quali sono i diversi obblighi in materia di dati tra un’autorizzazione per l’uso di emergenza e un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, e quali sono le potenziali conseguenze?
Nel caso di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA), l’EMA valuta attentamente tutte le informazioni richieste per confermare che i benefici siano superiori ai rischi del medicinale.
Se uno Stato membro concede un’autorizzazione per l’uso di emergenza, decide autonomamente quali dati sono necessari per tale autorizzazione e quali requisiti imporrà per l’uso e la supervisione del vaccino. È pertanto possibile che siano richiesti dati meno dettagliati o che siano imposti obblighi meno rigorosi rispetto alla procedura di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, ad esempio per quanto riguarda:
- il processo di fabbricazione del vaccino
- la certificazione dello stato delle buone prassi di fabbricazione (BPF) degli impianti in cui il vaccino deve essere fabbricato
- la portata dei dati clinici, comprese le dimensioni della banca dati sulla sicurezza e le analisi dei dati clinici sull’efficacia disponibili.
Ogni vaccino deve ricevere l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’Aifa.
Da notare peraltro che in situazioni di particolare emergenza, come quella attuale, l’Ema può anche ricorrere allo strumento della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma), specificamente concepita per velocizzare tutto l’iter. L’autorizzazione definitiva spetta però alla commissione europea che si esprime (dopo aver sentito i rappresentanti di tutti gli stati membri) su una raccomandazione prodotta dal comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema.
A questo punto l’iter tuttavia non è ancora concluso. Per poter essere autorizzati in Italia infatti i vaccini devono ricevere l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’Aifa, in base al decreto legislativo 219/2006. Si tratta di una procedura piuttosto complessa di cui è necessario essere consapevoli quando si parla di una materia delicata come quella dei vaccini.
L’AIFA si avvale dei seguenti organi:
Direttore Generale: è Nicola Magrini dal 2020, Bolognese sessantenne proviene dall’OMS, dove è stato Segretario della Lista dei Farmaci Essenziali (WHO –EML) dal 2014.
Consiglio di Amministrazione: Giorgio Palù – Presidente; Renato Bernardini – Consigliere; Massimiliano Abbruzzese – Consigliere; Davide Carlo Caparini – Consigliere; Antonio Brambilla – Consigliere;
Collegio dei Revisori dei Conti: Roberto Nicolò – Presidente; Davide Maggi – Componente; Vincenzo Simone – Componente;
Organismo Indipendente di Valutazione: Sergio Basile – Presidente; Laura De Rentiis – Componente; Alberto Manfredi Selvaggi – Componente;
Negli ultimi mesi l’Aifa è stata spesso sotto i riflettori di media e opinione pubblica per il dibattito relativo ai vaccini anti-Covid. Ma che cos’è e di cosa si occupa esattamente? L’agenzia italiana del farmaco è un ente di diritto pubblico che opera sotto la direzione del ministero della salute e la vigilanza di quello dell’economia. Tra i suoi compiti principali rientrano l’autorizzazione alla sperimentazione e alla messa in commercio di nuovi farmaci, la gestione della spesa farmaceutica nazionale (in accordo con le regioni) e l’attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti.
Si è descritta così dal punto di vista formale
L’agenzia italiana del farmaco (Aifa) è un ente di diritto pubblico che opera sotto la direzione del ministero della salute e la vigilanza di quello dell’economia. Lavora a stretto contatto con l’istituto superiore di sanità, le regioni e tutti gli altri enti competenti in materia di salute. Inoltre collabora con gli enti omologhi degli altri paesi e con l’Agenzia europea del farmaco (Ema).
Questo ente è stato istituito nel 2003 con il decreto legge 269 mentre la sua attività è regolata da un decreto del ministero della salute emanato nel 2004 (poi aggiornato più volte). Precedentemente, attività assimilabili a quella dell’Aifa erano attribuite alla commissione unica del farmaco, organo interno al ministero della salute.
L’Aifa svolge quindi un ruolo di primo piano nell’autorizzazione alla vendita nel nostro paese dei vaccini (così come di tutti gli altri farmaci). Tuttavia la procedura per l’approvazione di un nuovo vaccino è molto complessa e coinvolge diversi attori a livello europeo.
Tra i compiti dell’Aifa c’è anche quello di garantire a tutti i cittadini l’accesso ai farmaci.
Tra i compiti principali di questo ente rientrano l’autorizzazione alla sperimentazione e alla messa in commercio di nuovi farmaci, la gestione della spesa farmaceutica nazionale (in accordo con le regioni), la partecipazione alla definizione di norme e linee guida. A ciò si aggiunge anche l’attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti da parte delle case farmaceutiche ma anche degli stessi presidi sanitari. In questo senso l’Aifa può anche emanare delle sanzioni amministrative.
Le attività svolte dall’Ente sono
Le attività portate avanti dall’Aifa sui nuovi farmaci sono sommariamente riassunte in due filoni:
- la valutazione e conseguente possibile autorizzazione da un lato,
- l’attività di ispezione e controllo dall’altro.
I dati disponibili mostrano che i farmaci autorizzati nel 2020 sono stati 721. Mentre di attività di controllo, ne figurano 179 così divise:
- ispezioni di buona pratica clinica (32), nel 2019 erano
- farmacovigilanza (7),
- controlli sulla lavorazione delle materie prime (94)
- 45 i controlli sui prodotti finiti, nel 2019 erano stati 148.
Sa notare che le autorizzazioni di nuove sperimentazioni cliniche sono state nel 2019 ben 672.
Dall’esame dei numeri si evince che le attività sui vaccini hanno probabilmente influito in maniera negativa sul suo normale compito.
Movimento CittadiniNelCuore
Allegati:
Per approfondire da ec.europa.eu – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei vaccini anti COVID-19 – Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_2390
Terzo Rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini COVID-19, link https://www.aifa.gov.it/-/terzo-rapporto-aifa-sulla-sorveglianza-dei-vaccini-covid-19